I. Ambito di validità, offerta e stipula del contratto
1. Le presenti condizioni generali di fornitura si applicano esclusivamente nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico ai sensi dell’art. 310 comma 1 BGB. Gli accordi contrattuali individuali prevalgono sulle presenti condizioni generali di fornitura.
2. Le forniture vengono effettuate sulla base dell'offerta del contraente, eventualmente modificata in base all'esito di una trattativa di aggiudicazione, e dell'ordine del committente riferito a tale offerta. Gli ordini o incarichi possono essere accettati entro 14 giorni dalla ricezione. Il contratto si perfeziona tuttavia solo con la conferma d’ordine scritta del contraente o con la consegna della merce al committente.
In assenza di diversa indicazione espressa, tutte le specifiche di fornitura facenti parte dell'offerta del contraente – descrizioni di caratteristiche e qualità nonché dati di misura e peso – sono determinanti solo in misura approssimativa e solo nel quadro di tolleranze normali nel settore.
3. Eventuali condizioni d'acquisto del committente che divergono dalle condizioni del contraente vincolano quest'ultimo soltanto se espressamente confermate per iscritto, anche se si fa riferimento ad esse nell’ordine. Nel caso di un accordo eccezionale su condizioni di acquisto del committente, si applicano anche le condizioni del contraente nella misura in cui esse riguardino quanto lì non regolamentato.
4. Integrazioni e modifiche agli accordi raggiunti, comprese alle presenti condizioni generali di fornitura, richiedono la forma scritta per la loro efficacia.
5. Salvo espressa diversa dichiarazione, tutte le offerte del contraente sono senza impegno.
6. Il contraente ha il diritto di avvalersi in qualsiasi momento dell'aiuto di terzi in qualità di ausiliari ai fini dell'adempimento dei propri obblighi.
II. Prezzi e condizioni di pagamento
1. I prezzi pattuiti si intendono esclusa l'IVA vigente e franco magazzino di consegna del contraente, esclusi costi di deposito e assicurazione di trasporto.
2. Il contraente può fatturare al committente i prodotti e i servizi prima, durante o in qualsiasi momento dopo l'esecuzione della fornitura. Il pagamento è esigibile entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data della fattura, salvo diverso termine indicato in fattura o comunicato in altro modo per iscritto al committente. Le consegne parziali possono essere fatturate separatamente. Il contraente può inviare le fatture in formato elettronico e non è obbligato a emettere fatture cartacee.
3. In caso di ritardo di pagamento da parte del committente il contraente, fatta salva la rivendicazione di ulteriori diritti di risarcimento danni, conteggerà interessi nella misura del tasso applicato ai propri prestiti bancari, con un minimo tuttavia di 9 punti percentuali oltre il tasso d'interesse di base.
4. Sono esclusi diritti di ritenzione del pagamento o di rifiuto della prestazione del committente nei confronti di diritti di pagamento del contraente, non fondati su violazioni contrattuali intenzionali o gravemente negligenti del contraente o di suoi ausiliari e commessi; ciò nella misura in cui le contropretese sulle quali si basa la loro rivendicazione non siano incontestabili o legalmente stabilite. L'esclusione di cui sopra non si applica qualora il committente abbia già pagato forniture parziali difettose e il contraente avanzi ulteriori diritti di pagamento anziché fornire una fornitura sostitutiva al riguardo.
5. Il committente è autorizzato a compensare diritti di pagamento del contraente solo con contropretese non contestate dal contraente o legalmente stabilite.
6. Se, dopo la stipula del contratto, si riconosce che il diritto di pagamento del contraente è pregiudicato dalla mancata capacità prestazionale del committente, o che il committente è in mora con considerevoli pagamenti, al contraente spettano i diritti previsti dall'art. 321 BGB. In tal caso, il contraente ha diritto di pretendere il pagamento o una garanzia per tutte le rivendicazioni derivanti da tutti i contratti in essere e di rifiutare l’adempimento di tutti i contratti in essere fino alla ricezione del pagamento anticipato o della garanzia. Sussiste in particolare un significativo ritardo nei pagamenti quando, in caso di pagamento rateale concordato, il committente è in ritardo con il pagamento di tre rate consecutive.
III. Termini di consegna
1. Tutti i termini e le scadenze sono da considerarsi approssimativi, a meno che il contraente li abbia dichiarati vincolanti per iscritto. I termini di consegna decorrono dall’invio della conferma d’ordine da parte del contraente, tuttavia non prima della ricezione di tutte le eventuali autorizzazioni amministrative da ottenersi da parte del committente, della documentazione da fornirsi da parte di esso, in particolare delle specifiche di fornitura, e non prima del ricevimento di un eventuale acconto concordato. Qualora tali condizioni non vengano rispettate per tempo, i termini e le scadenze saranno prorogati in misura corrispondente.
2. Sono consentite consegne parziali.
3. Se il contraente è impossibilitato all’esecuzione regolare della prestazione a causa di circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto, riconducibili direttamente o indirettamente a effetti di guerre o di altri eventi assimilabili a guerre e/o direttamente o indirettamente al coronavirus o agenti patogeni comparabili e/o ad altri eventi fortuiti per le parti contraenti, ad es. calamità naturali, interruzioni operative, scioperi, serrate, carenza di mezzi di trasporto, provvedimenti amministrativi, difficoltà di approvvigionamento energetico, blocchi diretti o indiretti delle vie commerciali ad opera di terzi o altre difficoltà imprevedibili di approvvigionamento dei materiali, come il rifornimento non puntuale da parte di fornitori o subcontraenti, oppure per assenza di proprio personale, il contraente ha diritto a una proroga proporzionata del tempo di consegna; lo stesso si applica anche nella misura in cui tali circostanze si aggiungano a un ritardo già esistente del contraente. In caso di ritardo superiore a sei mesi, entrambe le parti sono autorizzate a risolvere il contratto o a recedere dal contratto stipulato. Restano salvi eventuali diritti delle parti ai sensi dell’art 313 BGB. Qualora, per effetto delle circostanze sopra indicate, la fornitura o la prestazione divengano impossibili o irragionevoli, il contraente viene esentato dall’obbligo di fornitura. Il contraente provvederà a informare tempestivamente il committente sulle circostanze sopra indicate.
4. In caso di ritardi di consegna imputabili al contraente, il committente dovrà concedere a questi un termine supplementare congruo. Se, decorso anche tale termine supplementare, il contraente non ha comunicato la disponibilità alla spedizione, il committente è autorizzato a recedere dal contratto relativamente alla parte di fornitura non ancora eseguita o, qualora la causa del ritardo sia dolo o grave negligenza da parte di rappresentanti legali o di ausiliari del contraente, a richiedere il risarcimento danni in luogo della prestazione per tale parte; se il committente dimostra, nel caso di ritardo parziale, di non avere interesse all’adempimento parziale, i suddetti diritti gli spettano relativamente all’intero contratto.
5. Eventuali ritardi di consegna imputabili al committente non pregiudicano gli obblighi di pagamento e i termini di pagamento pattuiti.
IV. Passaggio del rischio
1. Salvo diverso accordo espresso, la fornitura e il passaggio del rischio avvengono FCA Welserstr. 7, Halle 3 – 5, 41468 Neuss. Incoterms® 2020.
2. Il contraente è tenuto a imballare il prodotto contrattuale con la diligenza di un commerciante esperto e a sostenere i relativi costi.
V. Riserva di proprietà
1. Il contraente si riserva la proprietà sulla merce fornita – comprese sulle consegne parziali – fino al completo pagamento dell'intera fornitura.
2. Ogni lavorazione e trasformazione della merce soggetta a riserva di proprietà da parte del committente, a cui quest’ultimo e autorizzato nell’ambito della sua regolare attività aziendale, avviene in favore del contraente senza che ciò comporti obblighi a suo carico. In caso di unione, mescolanza o commistione della merce soggetta a riserva di proprietà con altri beni o in caso di lavorazione o trasformazione, il contraente acquisisce la comproprietà del nuovo bene in misura proporzionale al valore fatturato della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore del nuovo bene; il committente è tenuto a custodire il nuovo bene per conto del contraente con la diligenza di un commerciante esperto.
3. Con riserva di revoca per motivi imputabili al committente, quest’ultimo è autorizzato a vendere a titolo oneroso, nel regolare svolgimento dell’attività aziendale, merce di proprietà o comproprietà del contraente. In tal caso, il committente cede sin d'ora il proprio credito del prezzo di acquisto nei confronti dell'acquirente, comprensivo di tutte le garanzie e diritti accessori, fino al completo pagamento di tutti i crediti del contraente derivanti da rapporti commerciali in essere, per l'importo dei relativi residui di questi; tuttavia, in caso di vendita di merce in comproprietà del contraente, questa disposizione riguarda solo la quota del credito del prezzo di acquisto pari al valore in fattura della merce soggetta a riserva di proprietà. Non è consentito concordare un divieto di cessione del credito del prezzo di acquisto nei confronti dell'acquirente.
4. La cessione di cui al punto 3 viene effettuata a titolo di garanzia, fermo restando che il committente conserva il diritto di riscuotere il credito del prezzo di acquisto nei confronti dell'acquirente, purché e finché esso adempia regolarmente ai propri obblighi di pagamento nei confronti del contraente o non intervenga un deterioramento delle sue condizioni patrimoniali, di cui esso è tenuto, se del caso, a informare tempestivamente il contraente. Su richiesta del contraente, il committente dovrà fornire ad esso tutti i documenti e informazioni necessarie per l’affermazione del credito del prezzo di acquisto; al verificarsi delle circostanze indicate nel punto 1, il contraente avrà il diritto di informare l'acquirente della cessione.
5. Il contraente si impegna a svincolare, su richiesta del committente, le garanzie a lui spettanti nella misura in cui il valore realizzabile delle stesse superi di oltre il 10% i crediti garantiti; la scelta delle garanzie da svincolare rimane di esclusiva competenza del contraente.
6. Il committente non è autorizzato a dare in pegno o a cedere a titolo di garanzia merce di proprietà o comproprietà del contraente; in caso di pignoramenti o sequestri da parte di terzi, il committente dovrà rivelare a questi ultimi l’assetto proprietario e informare senza indugio il contraente per la tutela dei suoi diritti, consegnando tutti i documenti necessari per l'eventuale intervento.
VI. Diritti del committente in caso di vizi
1. Con esclusione di ulteriori rivendicazioni, il committente è autorizzato, in caso di forniture o prestazioni totalmente o parzialmente difettose, a richiedere nell’ambito della difettosità l’adempimento successivo sotto forma di riparazione oppure — a scelta del contraente — di una fornitura sostitutiva; la fornitura sostitutiva avverrà però solo contestualmente alla restituzione della merce fornita difettosa. Resta salvo il diritto del committente, qualora l’adempimento successivo risulti definitivamente infruttuoso, ossia dopo due tentativi senza successo, di chiedere una riduzione o di recedere dal contratto. In presenza di un vizio trascurabile sono esclusi il diritto di recesso e il diritto al risarcimento danni in sostituzione dell'intera prestazione. Si considerano vizi trascurabili quelli che comportano uno scostamento solo trascurabile dalla qualità pattuita, una compromissione solo trascurabile dell’utilizzabilità, una usura naturale oppure scostamenti dovuti a particolari influssi esterni non previsti contrattualmente.
2. Al contraente deve essere concesso un termine ragionevole per procedere alla riparazione o fornitura sostitutiva; in mancanza di ciò, egli sarà esonerato dai suoi obblighi relativi a vizi.
3. Il contraente ha il diritto di subordinare l’adempimento successivo dovuto alla condizione che il committente paghi il prezzo esigibile. In caso di denuncia di vizi, il committente tuttavia può trattenere i pagamenti solo in una misura ragionevolmente proporzionata ai vizi riscontrati.
4. Se il vizio deriva dalla difettosità di prodotti terzi, il contraente è anche autorizzato, a sua discrezione, a cedere al committente eventuali ulteriori diritti di garanzia per difetti al riguardo che gli spettano nei confronti del produttore o del fornitore a monte, al posto della propria fornitura sostitutiva come da punto 1.1; il contraente aiuterà il committente nell’affermazione di tali diritti. In tal caso eventuali diritti di garanzia nei confronti del contraente sussistono ai sensi di altre condizioni e secondo le presenti condizioni generali di fornitura solo se l’affermazione giuridica dei diritti di cui sopra nei confronti dei fornitori – ossia il ricorso a tutti i gradi di giudizio e/o l’esecuzione – è risultata infruttuosa o, ad esempio a causa di un’insolvenza, è impossibile. Durante la pendenza della controversia giudiziaria, rimane sospeso il termine di prescrizione dei diritti di garanzia interessati del committente nei confronti del contraente. La regolamentazione dei punti 1, 2 si applica in modo analogo nei confronti del contraente.
5. Restano invariati gli obblighi di ispezione e di denuncia dei vizi di legge del committente. Se al momento della consegna, dell'ispezione o in qualsiasi momento successivo si rileva un vizio, deve esserne data senza indugio comunicazione scritta al contraente. In ogni caso, i vizi evidenti devono essere comunicati per iscritto entro una settimana dalla consegna; i vizi non riconoscibili all’ispezione entro il medesimo termine a partire dalla scoperta. Se il committente omette la regolare ispezione e/o denuncia dei vizi, si esclude ai sensi delle disposizioni di legge la responsabilità del contraente per vizi non comunicati o non comunicati puntualmente o correttamente. Ai fini del rispetto dei termini è sufficiente la trasmissione puntuale. Il committente sostiene l’intero onere della prova per tutti i requisiti di ammissibilità, in particolare per il vizio stesso, per il momento dell'accertamento del vizio e per la puntualità della denuncia dei vizi.
6. Se il contraente ha fondato sospetto che il vizio sia un difetto di serie che influisce sulla sicurezza, esso ha il diritto di sospendere la commercializzazione dei prodotti fino al chiarimento del caso e, qualora sussista effettivamente un difetto di serie, fino all’eliminazione del difetto.
VII. Rispetto delle disposizioni del diritto in materia di commercio estero
Se il committente intende esportare i beni forniti dopo averli ricevuti dal contraente, esso è responsabile del rispetto delle disposizioni legislative e amministrative. In particolare, il committente non può esportare i beni forniti in violazione di embarghi o sanzioni disposti dalla Repubblica Federale di Germania o dall’UE.
VIII. Riesportazione verso la Russia
1. Il committente non può vendere o esportare alla Federazione Russa, direttamente o indirettamente, beni o tecnologie forniti nel quadro del presente contratto o in correlazione con esso e rientranti nell’ambito di validità dell’articolo 12g del Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, né può trasferirli per l’utilizzo nella Federazione Russa.
2. Il committente si impegna con ogni mezzo a fare in modo che la finalità del comma (1) non venga elusa da terzi nell’ulteriore catena di fornitura, inclusi eventuali rivenditori.
3. Il committente predispone e mantiene un ragionevole meccanismo di monitoraggio e si impegna a riconoscere eventuali comportamenti da parte di terzi nell’ulteriore catena di fornitura, inclusi eventuali rivenditori, che possano eludere la finalità del comma (1).
4. Ogni violazione colposa dei commi (1), (2) o (3) costituisce una sostanziale violazione contrattuale e il contraente ha il diritto di adottare contromisure adeguate, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a. risoluzione del presente contratto; e
b. rivendicazione di una penale contrattuale, il cui importo è determinato dal contraente secondo equità e la cui congruità potrà essere verificata, in caso di disputa, dal tribunale competente. Resta impregiudicata la rivendicazione di ulteriori diritti o di un risarcimento danni più elevato; una penale contrattuale già versata verrà imputata su un risarcimento danni superiore rivendicato. Sono fatti salvi ulteriori diritti contrattuali o di legge a favore del contraente.
5. Il committente informa senza indugio il contraente relativamente a problemi nell’applicazione dei commi (1), (2) o (3), comprese eventuali attività rilevanti di terzi, che potrebbero eludere la finalità del comma (1). Il committente è tenuto a fornire al contraente informazioni sul rispetto degli obblighi di cui ai commi (1), (2) e (3) entro due settimane dalla semplice richiesta di tali informazioni.
IX. Responsabilità
1. Sono esclusi diritti di risarcimento danni del committente – fatte salve le disposizioni della presente Sezione VII.
2. Fanno eccezione da quanto sopra eventuali diritti di risarcimento danni del committente derivanti dalla violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali da parte di organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari del contraente; ovvero di quegli obblighi che rendono possibile l’adempimento regolare del contratto e sul cui puntuale rispetto il partner contraente si è regolarmente affidato e aveva diritto di affidarsi e la cui inosservanza colposa compromette il raggiungimento dello scopo contrattuale. Nel caso di violazione colposa di obblighi contrattuali essenziali, il contraente risponde solo per i danni prevedibili e tipicamente riscontrabili al momento della stipula del contratto.
3. Le limitazioni ed esclusioni di responsabilità previste dalla presente Sezione VII non si applicano alla responsabilità del contraente per comportamento doloso o grave negligenza dei suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri ausiliari, per vizi la cui assenza è stata garantita o assicurata dal contraente, per vizi taciuti dolosamente dal contraente, per danni alla vita, l’integrità fisica o la salute o ai sensi della legge sulla responsabilità prodotto.
4. Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano in egual misura anche a favore di organi, rappresentanti, dipendenti e altri ausiliari del contraente qualora vengano avanzate rivendicazioni direttamente nei loro confronti.
5. Eventuali danni indiretti, speciali o consequenziali di qualsivoglia natura, come ad es. danni da ritardo, danni da interruzione dell’attività, mancato guadagno, mancati risparmi, mancati ricavi, occasioni perse, perdita di valore aziendale, perdita di dati, danno all’immagine o sanzioni o multe subite, sono indennizzabili solo nella misura in cui tali danni siano tipicamente attesi con l’uso conforme della merce.
X. Prescrizione
1. In deroga all’art. 438, comma 1, numero 3 BGB, le rivendicazioni per vizi materiali e giuridici cadono in prescrizione dopo 12 mesi dalla consegna al committente o, se è concordato o previsto di legge un collaudo, dal collaudo. Restano invariate ulteriori disposizioni di legge specifiche in materia di prescrizione, in particolare gli art. 438, comma 1, numero 1, comma 3, 444, 445b BGB.
2. I termini di prescrizione di cui sopra previsti dal diritto di compravendita si applicano anche a diritti di risarcimento danni contrattuali ed extracontrattuali del committente derivanti da un vizio della merce. Fanno eccezione i diritti di risarcimento danni del committente per dolo o grave negligenza e per danni alla vita, l’integrità fisica o la salute, nonché ai sensi della legge sulla responsabilità prodotto; tali diritti sono soggetti esclusivamente ai termini di prescrizione di legge.
3. Restano invariate le disposizioni di legge in materia di inibizione del decorso, sospensione e nuova decorrenza dei termini.
XI. Risoluzione anticipata del contratto
1. Se il contratto viene risolto, per qualsiasi motivo, prima che il contraente abbia completato integralmente l’incarico, le sue forniture già eseguite fino a quel momento saranno remunerate come segue:
a) per le forniture per cui è previsto un pagamento forfettario, il pagamento integrale sarà dovuto se e nella misura in cui il contraente abbia pienamente effettuato le sue forniture; diversamente, il pagamento totale sarà ridotto percentualmente in modo conforme alla parte non ancora eseguita, che verrà stimata se necessario;
b) le forniture per cui sono previsti compensi separati o la cui remunerazione è determinata in base ai costi effettivi saranno conteggiate in base allo stadio di avanzamento raggiunto.
2. Sono fatti salvi eventuali ulteriori diritti del contraente derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto
.
XII. Luogo di adempimento e foro competente
1. Il luogo di adempimento per le forniture e i pagamenti è la sede del contraente.
2. Foro competente esclusivo – anche internazionale – per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale è la sede del contraente. Il contraente ha inoltre il diritto di rivendicare i propri diritti anche presso i tribunali della sede del committente.
XIII. Diritto applicabile
Si applica il diritto della Repubblica Federale di Germania, con esclusione della legislazione uniforme internazionale, in particolare della Convenzione ONU sulla vendita internazionale di beni.
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